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PPWR-Wissen

Obblighi di etichettatura: quali informazioni devono figurare sull'imballaggio?

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento (UE) 2025/40) entra in vigore il 12 agosto 2026 e introduce obblighi concreti di etichettatura per quasi tutte le imprese che immettono imballaggi sul mercato. Chiunque confezioni, importi o distribuisca prodotti dovrà garantire, a partire da tale data, che il proprio imballaggio rechi le indicazioni prescritte dalla legge. Questo articolo spiega quali informazioni richiede il PPWR e cosa questo comporta per la progettazione dei vostri imballaggi.

Indicazioni obbligatorie a partire dal 12 agosto 2026

Il PPWR stabilisce all'articolo 11 quali informazioni devono essere accessibili direttamente sull'imballaggio o tramite un supporto di dati digitale. I requisiti si applicano agli imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'UE a partire dalla data limite.

1. Identificazione del materiale e codici materiale

Ogni componente dell'imballaggio (corpo, chiusura, etichetta) deve essere contrassegnato con il codice materiale corrispondente in conformità alla norma armonizzata dell'UE. La codifica segue il sistema stabilito dalla Decisione 97/129/CE, ulteriormente specificato dagli atti delegati della Commissione nell'ambito del PPWR. Le materie plastiche mantengono i loro numeri ben noti (da 1 a 7 con abbreviazione della resina); carta/cartone, vetro, metalli e materiali compositi ricevono ciascuno i propri codici.

2. Riciclabilità e flusso di raccolta

L'imballaggio deve indicare chiaramente se è riciclabile e a quale flusso di raccolta appartiene (p. es., imballaggi leggeri, carta/cartone, vetro, rifiuti residui). La base è la classificazione secondo le classi di riciclabilità definite all'articolo 6 del PPWR. Un ulteriore affinamento delle classi è atteso a partire dal 2028; per la data limite del 12 agosto 2026 si applica il primo livello degli obblighi di etichettatura.

La presentazione concreta (simbolo, testo o entrambi) sarà disciplinata da atti delegati che la Commissione europea deve adottare prima della data limite. Le imprese dovrebbero seguire attivamente questi atti, poiché stabiliranno l'attuazione visiva in modo vincolante.

3. Contenuto riciclato negli imballaggi in plastica

Per gli imballaggi in plastica, il PPWR impone la dichiarazione della percentuale di contenuto riciclato. Le quote minime aumentano in modo graduale: a partire dal 2030 si applicheranno quote comprese tra il 10 % e il 35 % di plastica riciclata a seconda della categoria di imballaggio. L'obbligo di dichiarare il contenuto riciclato sussiste indipendentemente dal fatto che la quota sia già soddisfatta — il valore percentuale effettivo deve essere indicato.

4. Etichetta digitale di prodotto (codice QR / Data Matrix)

L'articolo 11, paragrafo 3 del PPWR impone l'apposizione di un supporto di dati digitale sull'imballaggio. Questo deve rimandare a una fonte di informazioni digitale di accesso pubblico contenente almeno le seguenti indicazioni:

  • Composizione materiale completa dell'imballaggio
  • Informazioni sulla riciclabilità per componente
  • Istruzioni per la cernita e lo smaltimento
Il formato (codice QR, Data Matrix, NFC) è tecnologicamente neutrale. È importante che la pagina di informazioni collegata sia accessibile in modo permanente e disponibile in tutte le lingue ufficiali pertinenti dell'UE del mercato di destinazione.

5. Esenzioni e disposizioni transitorie

Gli imballaggi più piccoli (superficie inferiore a 10 cm²) sono esenti da determinati obblighi di etichettatura, a condizione che le informazioni siano accessibili tramite il supporto di dati digitale. Per gli imballaggi prodotti e stoccati prima del 12 agosto 2026 si applicano disposizioni di esaurimento delle scorte, la cui durata esatta sarà stabilita negli atti delegati.

Cosa fare adesso

Verificate l'intera gamma dei vostri imballaggi alla luce dei nuovi requisiti. Coordinatevi con il vostro fornitore di imballaggi in merito alle marcature di materiale conformi alla norma. Pianificate per tempo l'infrastruttura tecnica per il codice QR (URL stabile, contenuti multilingue). Per valutazioni giuridiche vincolanti del vostro caso specifico, rivolgetevi alla Camera di Commercio competente o a un avvocato specializzato in diritto degli imballaggi.

Häufige Fragen

Da quando esattamente si applica l'obbligo di etichettatura del PPWR?
La data limite è il 12 agosto 2026. A partire da tale data, gli imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'UE potranno essere immessi in commercio solo con le etichettature prescritte. Le scorte già prodotte sono soggette alle disposizioni di esaurimento previste dagli atti delegati.
Il PPWR si applica anche alle piccole imprese e agli artigiani?
Sì, il Regolamento si applica in linea di principio a tutti gli operatori economici che immettono imballaggi sul mercato dell'UE, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. Singoli atti delegati possono prevedere semplificazioni per le microimprese — verificate questo aspetto per il vostro settore specifico.
Ogni singolo componente dell'imballaggio deve recare il proprio codice materiale?
Sì, il corpo dell'imballaggio, le chiusure e le etichette devono essere contrassegnati separatamente, a condizione che siano composti da materiali diversi e siano facilmente separabili. Se un componente è troppo piccolo per una marcatura diretta, le informazioni possono essere rese disponibili tramite il supporto di dati digitale.
Cosa succede se il contenuto riciclato nel mio imballaggio in plastica è attualmente pari a zero?
Anche in tal caso, la percentuale — ossia lo 0 % — deve essere dichiarata. L'obbligo di etichettatura è indipendente dal valore effettivo; serve alla trasparenza del mercato. Le quote minime che devono essere obbligatoriamente rispettate entrano in vigore in modo graduale solo a partire dal 2030.
Dove posso ottenere informazioni vincolanti per il mio caso specifico?
Per valutazioni giuridicamente vincolanti, rivolgetevi alla vostra Camera di Commercio competente o a un avvocato specializzato in diritto alimentare e degli imballaggi. La Camera di Commercio offre consulenze iniziali gratuite e rimanda a guide settoriali delle autorità competenti.

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